ADISI - Associazione di diritto informatico della Svizzera Italiana
Statuti


Statuti ADISI

I. Ragione sociale, sede, scopo, durata

Art. 1

La ADISI Associazione di Diritto Informatico della Svizzera Italiana è un’associazione ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, con sede a Lugano.

Art. 2

La ADISI Associazione di Diritto Informatico della Svizzera Italiana ha per scopo quello di Informare (e Formare) ad un uso accorto, autonomo e scevro da ingenue vulnerabilità, delle Nuove Tecnologie della Comunicazione (ICT).

Con l'ideazione e il coordinamento di conferenze, seminari, corsi professionali, consulenze di orientamento e specialistiche, opere editoriali di divulgazione scientifica e azioni di comunicazione tramite i mass media, si intende raggiungere senza distinzione ogni cittadino telematico italofono per fornirgli le nozioni basilari e le indicazioni utili all’approfondimento, accompagnato e/o autonomo, di tutte le ripercussioni legali implicite ed esplicite nell’uso dei nuovi mezzi di comunicazione.

Dal consumatore al professionista in rete, dal docente al ricercatore. Su questi assi si intende promuovere una corretta informazione per sostenere una maggiore "armonizzazione" all’ingresso nella Società dell’Informazione.

ADISI si offre quale strumento d’orientamento valutativo su più livelli: sulla base dell’attuale posizione dell’amministrazione federale in merito alla responsabilità di chi offre acceso a Internet e/o servizi informatici in rete e sulle differenze in materia, tra Svizzera e Unione europea.

ADISI intende far comprendere l’importanza delle conseguenze pratiche per imprese e utenti svizzeri e stimolare l’interesse verso quegli aspetti per i quali la giurisprudenza non ha ancora risposte definitive, ma che un cliente si aspetta dal proprio consulente o avvocato. Mira anche a sensibilizzare gli utenti riguardo la complessità delle indagini relative a delitti commessi in ambito informatico.

ADISI intende creare un circuito di comunicazione tra e con altre entità che si occupano di informazione e di formazione continua, a livello di ricerca e d’insegnamento, in lingua italiana. In questo circuito contribuirà con le informazioni raccolte grazie alla partecipazione attiva di enti nazionali e esteri, pubblici e privati, accademici, associativi e di categoria, organismi e operatori dei settori coinvolti, testate specializzate estere, liberi professionisti, opinionisti e con il coinvolgimento attivo degli stessi utenti finali.

Art. 3

La durata della società è illimitata.

 

II. Soci: requisiti, doveri

Art. 4

Possono essere soci della ADISI Associazione di Diritto Informatico della Svizzera Italiana le persone fisiche e giuridiche che intendono sostenere gli obbiettivi sociali.

L’associazione contempla soci attivi aventi diritto di voto e soci sostenitori senza diritto di voto.

Art. 5

I soci sono tenuti a pagare la quota sociale il cui ammontare viene fissato dall’Assemblea.

Art. 6

I soci sono tenuti a conformarsi alle decisioni della associazione e si impegnano a comportarsi in modo consono agli interessi della medesima e secondo gli statuti.

Art. 7

Per essere ammesso quale socio occorre formulare domanda scritta al comitato.

Il comitato decide circa l’ammissione; in caso di rifiuto, esso va motivato e l’interessato ha diritto di chiedere che sia l’assemblea a pronunciarsi, a maggioranza semplice.

Contro l’ammissione di un socio da parte del comitato possono fare opposizione un quinto dei soci ed in tal caso sarà l’assemblea a pronunciarsi, a maggioranza semplice.

Art. 8

Ogni socio può disdire la propria appartenenza all’associazione per la fine di ogni anno.

Art. 9

L’esclusione di un socio può essere decretata unicamente dall’assemblea, per motivi gravi, a maggioranza dei due terzi.

Sono considerati in particolare motivi gravi:

a la grave violazione degli obblighi statutari
a l’agire contro le deliberazioni degli organi dell’associazione
a il mancato pagamento, ldopo diffida, della quota sociale.

Art. 10

Il socio escluso non ha diritto ad una quota del patrimonio sociale né al rimborso pro rata della sua quota di socio.

 

III. Gli organi sociali: competenze, organizzazione

Art. 11

Gli organi dell’associazione sono:

a) l’assemblea generale
b) il comitato
c) i revisori dei conti

a) L’assemblea generale

Art. 12

L’assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione.

Sono di sua competenza tutti gli oggetti e gli atti conferiti e riservati per legge ed in particolare:

  - approvazione e modifica dello statuto Sociale
  - nomina e revoca del comitato
  - approvazione del rapporto annuale sulla gestione presentato dal comitato
  - scarico del comitato e del loro operato
  - la quota sociale
  - esclusione di un socio
  - deliberare sui reclami e ricorsi contro l’operato del comitato
  - decidere sullo scioglimento e la destinazione del patrimonio sociale

Art. 13

Ogni socio attivo ha diritto di partecipare all’assemblea o a farsi rappresentare da un altro socio mediante procura scritta.

Ogni quota sociale ha diritto ad un solo voto.

Art. 14

L’assemblea generale ordinaria è convocata dal comitato.

Viene tenuta annualmente un’assemblea ordinaria. Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta del comitato o di almeno un quinto dei soci.

L’atto di convocazione dell’assemblea dovrà menzionare le trattande dell’ordine del giorno: esso dovrà pervenire ai soci con almeno 20 giorni di anticipo.

Nei successivi 10 giorni ogni socio può richiedere l’iscrizione di nuovi oggetti dall’ordine del giorno, dopo di che il comitato diramerà, se del caso, un ordine del giorno aggiornato.

Art. 15

L’assemblea è presieduta dal Presidente, se questi ne fosse impedito, da un altro membro del comitato. Il presidente designa un Segretario che può anche non essere socio. Il Segretario provvede alla redazione del verbale assembleare che verrà firmato dal Presidente e dal estensore del medesimo.

L’assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. Qualora un’assemblea non potesse così validamente costituirsi, una seconda assemblea sarà convocata con le stesse trattande e potrà validamente deliberare con maggioranza semplice.

Art. 16

L’assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza assoluta di voti salvo quanto stabilito dagli statuti. In seconda convocazione l’assemblea delibera a maggioranza semplice.

Per le elezioni vale al primo scrutinio la maggioranza assoluta, al secondo la maggioranza semplice, ha voto decisivo.

Gli scrutini avvengono in forma palese, per alzata di mano, salvo che un quinto dei partecipanti all’assemblea richieda il vostro segreto.

b) Il comitato

Art. 17

Il comitato è composto da 4 a 7 membri, segnatamente il Presidente, il Vice Presidente, un segretario e da 4 membri, eletti dall’assemblea per la durata di un anno. E’ fatta riserva per le dimissioni e la revoca. I membri devono essere soci e sono sempre rieleggibili. Il comitato resta in carica fino all’assemblea seguente.

Art. 18

Al comitato sono attribuiti i più ampi poteri per la definizione delle strategie e delle attività dell’associazione ed il controllo della gestione e degli affari sociali ammessi per legge e dal presente statuto.

Art. 19

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Ogni membro del comitato può esigere, indicandone i motivi, la convocazione immediata di una seduta di comitato.

Il comitato deve essere convocato con almeno 10 giorni di preavviso per iscritto; all’ultimo indirizzo noto al membro del comitato, tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione. In caso di riunione del comitato con la presenza totalitaria dei suoi membri le modalità di convocazione sono dispensate.

Art. 20

Il comitato può validamente deliberare solamente in presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti, in caso di parità il voto del presidente è decisivo.

Art. 21

Il presidente rappresenta l’associazione verso terzi ed ha il compito di dirigere l’andamento dell’associazione nello spirito del programma da lui presentato ed approvato dall’assemblea.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di impedimento.

L’associazione è vincolata verso i terzi della firma individuale del Presidente e del vice Presidente.

Il segretario sbriga gli affari amministrativi dell’associazione, tiene i verbali dell’assemblea e delle riunioni del comitato ed è responsabile dell’archivio dell’associazione.

d) I revisori dei conti

Art. 22

I revisori dei conti hanno il compito di sorvegliare la gestione patrimoniale della società e la tenuta dei libri contabili e di riferire annualmente all’assemblea.

Art. 23

Annualmente l’assemblea nomina un revisore dei conti.

IV.Mezzi finanziari e patrimonio sociale

Art. 24

L’associazione fa fronte ai propri impegni con il solo patrimonio sociale, esclusa la responsabilità personale dei soci.

Art. 25

I mezzi dell’associazione sono costituiti:

adalle quote versate dai soci,
ada devoluzioni, sussidi, elargizioni e donazioni

 

V. Disposizioni diverse

esercizi annuali, modifica degli statuti, scioglimento dell’associazione

Art. 26

L’esercizio annuale corrisponde all’anno solare dal 1. gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27

Dieci giorni prima dell’assemblea generale ordinaria annuale dovranno essere messi a disposizione dei soci il rapporto del comitato, i conti dell’anno trascorso, lo stato patrimoniale alla fine dell’esercizio, il rapporto dei revisori.

Art. 28

Ogni revisione del presente statuto deve essere deliberata dell’assemblea a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci.

Art. 29

Le comunicazioni ai soci, in particolare le convocazioni dell’assemblea avvengono per iscritto.

Art. 30

La delibera assembleare di scioglimento dell’associazione deve essere approvata da una maggioranza qualificata pari almeno ai due terzi.

Art. 31

Deliberato lo scioglimento dell’associazione, l’assemblea dovrà, anche se la convocazione non lo prevede, designare del liquidatori, se necessario, e deliberare circa la destinazione del patrimonio sociale, in difetto di che lo stesso dovrà essere depositato su un libretto della Banca dello Stato del Cantone Ticino di Lugano, a disposizione di una futura associazione avente per scopo analoghi e devoluta a scopo benefico.

Art. 32

Per tutto quanto non previsto dai presenti statuti sono applicabili le disposizioni di legge.

I presenti statuti approvati dall’assemblea costitutiva dell’8 luglio 2002.


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Statuti
 


Comitato

G. J. Rengucci
(Presidente)
A. Brianese
(Vice)
Avv. M. V. Vaglio
Avv. A. Sirotti
Gaudenzi
(Comitato Scientifico)

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Contatto

Associazione ADISI
Via Rampiga 1
6917 Barbengo-Lugano

Tel. 091 980 12 30 info@adisi.ch


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