Statuti ADISI
I. Ragione sociale, sede, scopo, durata
Art. 1
La ADISI Associazione di Diritto Informatico
della Svizzera Italiana è un’associazione ai sensi dell’art. 60
e seguenti del Codice Civile Svizzero, con sede a Lugano.
Art. 2
La ADISI Associazione di Diritto Informatico
della Svizzera Italiana ha per scopo quello di Informare (e Formare) ad
un uso accorto, autonomo e scevro da ingenue vulnerabilità,
delle Nuove Tecnologie della Comunicazione (ICT).
Con l'ideazione e il coordinamento di
conferenze, seminari, corsi professionali, consulenze di orientamento e
specialistiche, opere editoriali di divulgazione scientifica e azioni
di comunicazione tramite i mass media, si intende raggiungere senza
distinzione ogni cittadino telematico italofono per fornirgli le
nozioni basilari e le indicazioni utili all’approfondimento,
accompagnato e/o autonomo, di tutte le ripercussioni legali implicite
ed esplicite nell’uso dei nuovi mezzi di comunicazione.
Dal consumatore al professionista in rete, dal
docente al ricercatore. Su questi assi si intende promuovere una
corretta informazione per sostenere una maggiore "armonizzazione"
all’ingresso nella Società dell’Informazione.
ADISI si offre quale strumento d’orientamento
valutativo su più livelli: sulla base dell’attuale posizione
dell’amministrazione federale in merito alla responsabilità di
chi offre acceso a Internet e/o servizi informatici in rete e sulle
differenze in materia, tra Svizzera e Unione europea.
ADISI intende far comprendere l’importanza
delle conseguenze pratiche per imprese e utenti svizzeri e stimolare
l’interesse verso quegli aspetti per i quali la giurisprudenza non ha
ancora risposte definitive, ma che un cliente si aspetta dal proprio
consulente o avvocato. Mira anche a sensibilizzare gli utenti riguardo
la complessità delle indagini relative a delitti commessi in
ambito informatico.
ADISI intende creare un circuito di
comunicazione tra e con altre entità che si occupano di
informazione e di formazione continua, a livello di ricerca e
d’insegnamento, in lingua italiana. In questo circuito
contribuirà con le informazioni raccolte grazie alla
partecipazione attiva di enti nazionali e esteri, pubblici e privati,
accademici, associativi e di categoria, organismi e operatori dei
settori coinvolti, testate specializzate estere, liberi professionisti,
opinionisti e con il coinvolgimento attivo degli stessi utenti finali.
Art. 3
La durata della società è
illimitata.
II. Soci: requisiti, doveri
Art. 4
Possono essere soci della ADISI Associazione
di Diritto Informatico della Svizzera Italiana le persone fisiche e
giuridiche che intendono sostenere gli obbiettivi sociali.
L’associazione contempla soci attivi aventi
diritto di voto e soci sostenitori senza diritto di voto.
Art. 5
I soci sono tenuti a pagare la quota sociale
il cui ammontare viene fissato dall’Assemblea.
Art. 6
I soci sono tenuti a conformarsi alle
decisioni della associazione e si impegnano a comportarsi in modo
consono agli interessi della medesima e secondo gli statuti.
Art. 7
Per essere ammesso quale socio occorre
formulare domanda scritta al comitato.
Il comitato decide circa l’ammissione; in caso
di rifiuto, esso va motivato e l’interessato ha diritto di chiedere che
sia l’assemblea a pronunciarsi, a maggioranza semplice.
Contro l’ammissione di un socio da parte del
comitato possono fare opposizione un quinto dei soci ed in tal caso
sarà l’assemblea a pronunciarsi, a maggioranza semplice.
Art. 8
Ogni socio può disdire la propria
appartenenza all’associazione per la fine di ogni anno.
Art. 9
L’esclusione di un socio può essere
decretata unicamente dall’assemblea, per motivi gravi, a maggioranza
dei due terzi.
Sono considerati in particolare motivi gravi:
a la grave violazione degli obblighi statutari
a l’agire contro le deliberazioni degli organi dell’associazione
a il mancato pagamento, ldopo diffida, della quota sociale.
Art. 10
Il socio escluso non ha diritto ad una quota
del patrimonio sociale né al rimborso pro rata della sua quota
di socio.
III. Gli organi sociali: competenze,
organizzazione
Art. 11
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea generale
b) il comitato
c) i revisori dei conti
a) L’assemblea generale
Art. 12
L’assemblea generale è l’organo supremo
dell’associazione.
Sono di sua competenza tutti gli oggetti e gli
atti conferiti e riservati per legge ed in particolare:
- approvazione e modifica dello statuto Sociale
- nomina e revoca del comitato
- approvazione del rapporto annuale sulla gestione presentato dal
comitato
- scarico del comitato e del loro operato
- la quota sociale
- esclusione di un socio
- deliberare sui reclami e ricorsi contro l’operato del comitato
- decidere sullo scioglimento e la destinazione del patrimonio sociale
Art. 13
Ogni socio attivo ha diritto di partecipare
all’assemblea o a farsi rappresentare da un altro socio mediante
procura scritta.
Ogni quota sociale ha diritto ad un solo voto.
Art. 14
L’assemblea generale ordinaria è
convocata dal comitato.
Viene tenuta annualmente un’assemblea
ordinaria. Assemblee straordinarie possono essere convocate su
richiesta del comitato o di almeno un quinto dei soci.
L’atto di convocazione dell’assemblea
dovrà menzionare le trattande dell’ordine del giorno: esso
dovrà pervenire ai soci con almeno 20 giorni di anticipo.
Nei successivi 10 giorni ogni socio può
richiedere l’iscrizione di nuovi oggetti dall’ordine del giorno, dopo
di che il comitato diramerà, se del caso, un ordine del giorno
aggiornato.
Art. 15
L’assemblea è presieduta dal
Presidente, se questi ne fosse impedito, da un altro membro del
comitato. Il presidente designa un Segretario che può anche non
essere socio. Il Segretario provvede alla redazione del verbale
assembleare che verrà firmato dal Presidente e dal estensore del
medesimo.
L’assemblea è validamente costituita
quando sia presente almeno la metà più uno dei soci.
Qualora un’assemblea non potesse così validamente costituirsi,
una seconda assemblea sarà convocata con le stesse trattande e
potrà validamente deliberare con maggioranza semplice.
Art. 16
L’assemblea delibera in prima convocazione a
maggioranza assoluta di voti salvo quanto stabilito dagli statuti. In
seconda convocazione l’assemblea delibera a maggioranza semplice.
Per le elezioni vale al primo scrutinio la
maggioranza assoluta, al secondo la maggioranza semplice, ha voto
decisivo.
Gli scrutini avvengono in forma palese, per
alzata di mano, salvo che un quinto dei partecipanti all’assemblea
richieda il vostro segreto.
b) Il comitato
Art. 17
Il comitato è composto da 4 a 7 membri,
segnatamente il Presidente, il Vice Presidente, un segretario e da 4
membri, eletti dall’assemblea per la durata di un anno. E’ fatta
riserva per le dimissioni e la revoca. I membri devono essere soci e
sono sempre rieleggibili. Il comitato resta in carica fino
all’assemblea seguente.
Art. 18
Al comitato sono attribuiti i più ampi
poteri per la definizione delle strategie e delle attività
dell’associazione ed il controllo della gestione e degli affari sociali
ammessi per legge e dal presente statuto.
Art. 19
Il comitato si riunisce su convocazione del
presidente. Ogni membro del comitato può esigere, indicandone i
motivi, la convocazione immediata di una seduta di comitato.
Il comitato deve essere convocato con almeno
10 giorni di preavviso per iscritto; all’ultimo indirizzo noto al
membro del comitato, tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la
data, l’ora ed il luogo della riunione. In caso di riunione del
comitato con la presenza totalitaria dei suoi membri le modalità
di convocazione sono dispensate.
Art. 20
Il comitato può validamente deliberare
solamente in presenza della maggioranza dei suoi membri.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei
membri presenti, in caso di parità il voto del presidente
è decisivo.
Art. 21
Il presidente rappresenta l’associazione verso
terzi ed ha il compito di dirigere l’andamento dell’associazione nello
spirito del programma da lui presentato ed approvato dall’assemblea.
Il vice presidente sostituisce il presidente
in caso di impedimento.
L’associazione è vincolata verso i
terzi della firma individuale del Presidente e del vice Presidente.
Il segretario sbriga gli affari amministrativi
dell’associazione, tiene i verbali dell’assemblea e delle riunioni del
comitato ed è responsabile dell’archivio dell’associazione.
d) I revisori dei conti
Art. 22
I revisori dei conti hanno il compito di
sorvegliare la gestione patrimoniale della società e la tenuta
dei libri contabili e di riferire annualmente all’assemblea.
Art. 23
Annualmente l’assemblea nomina un revisore dei
conti.
IV.Mezzi finanziari e patrimonio sociale
Art. 24
L’associazione fa fronte ai propri impegni con
il solo patrimonio sociale, esclusa la responsabilità personale
dei soci.
Art. 25
I mezzi dell’associazione sono costituiti:
adalle quote versate dai soci,
ada devoluzioni, sussidi, elargizioni e donazioni
V. Disposizioni diverse
esercizi annuali, modifica degli statuti,
scioglimento dell’associazione
Art. 26
L’esercizio annuale corrisponde all’anno
solare dal 1. gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 27
Dieci giorni prima dell’assemblea generale
ordinaria annuale dovranno essere messi a disposizione dei soci il
rapporto del comitato, i conti dell’anno trascorso, lo stato
patrimoniale alla fine dell’esercizio, il rapporto dei revisori.
Art. 28
Ogni revisione del presente statuto deve
essere deliberata dell’assemblea a maggioranza qualificata dei due
terzi dei soci.
Art. 29
Le comunicazioni ai soci, in particolare le
convocazioni dell’assemblea avvengono per iscritto.
Art. 30
La delibera assembleare di scioglimento
dell’associazione deve essere approvata da una maggioranza qualificata
pari almeno ai due terzi.
Art. 31
Deliberato lo scioglimento dell’associazione,
l’assemblea dovrà, anche se la convocazione non lo prevede,
designare del liquidatori, se necessario, e deliberare circa la
destinazione del patrimonio sociale, in difetto di che lo stesso
dovrà essere depositato su un libretto della Banca dello Stato
del Cantone Ticino di Lugano, a disposizione di una futura associazione
avente per scopo analoghi e devoluta a scopo benefico.
Art. 32
Per tutto quanto non previsto dai presenti
statuti sono applicabili le disposizioni di legge.
I presenti statuti approvati dall’assemblea costitutiva dell’8 luglio
2002.
Copyright
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