ADISI - Associazione di diritto informatico della Svizzera Italiana

Strumenti per Azienda

Direttiva sull'uso degli strumenti informatici, dell'internet, della posta elettronica e del telefono

1          Scopo

1.1     Lo scopo della presente direttiva è di definire i diritti e doveri degli utenti rispetto ai mezzi di comunicazione (internet, posta elettronica, telefono) e ai posti di lavoro informatici messi a loro disposizione nel contesto lavorativo, di prevenirne l'uso abusivo e di regolare le conseguenze di eventuali abusi. Questa direttiva è parte integrante del contratto di lavoro e se esiste del regolamento di impresa. Essa si applica a tutti i collaboratori e al personale esterno che lavora nell'impresa.

1.2     La direzione nomina un responsabile della sicurezza informatica. Egli è incaricato dell'applicazione di questa direttiva e del suo controllo, in conformità con e raccomandazioni dell'incaricato federale alla protezione dei dati.

2          Uso

2.1       Posto di lavoro e conservazione dei dati

2.1.1   Il posto di lavoro è elemento costituente del sistema informatico dell'impresa. La modifica del suo contenuto e/o un uso inappropriato può avere degli effetti sul funzionamento globale del sistema. Il posto di lavoro deve essere utilizzato per compiere mansioni lavorative.

2.1.2   Sul sistema centrale, e con l'accordo del datore di lavoro, può essere creato uno spazio privato per la conservazione dei dati, di dimensione ragionevole, al fin di permettere al collaboratore di conservarvi file personali. In nessun caso l'impresa potrà essere ritenuta responsabile della salvaguardia e della perdita di quei dati.

.2.1.3  Un uso privato delle applicazioni installate sul posto di lavoro è ammesso in modo eccezionale, all'infuori dell'orario lavorativo, nella misura in cui non costituisce un abuso, e in particolare, non sovraccarica l'infrastruttura informatica (conservazione o trasmissione di file) e non violi il dovere di fedeltà e di diligenza dell'impiegato.

.2.1.4  Salvo motivo lavorativo giustificato, è vietato in particolare:

modificare la configurazione materiale del posto di lavoro togliendone componenti o aggiungendovene altre (ad es., burner, disco supplementare, lettore DVD, CD-ROM, modem, ecc.);

connettere al posto di lavoro o alla rete apparecchi elettronici senza autorizzazione (agende elettroniche, telefonini, PC portatili, chiavi USB, ecc.);

modificare la configurazione dei software del posto di lavoro, togliendone programmi o installandovi programmi scaricati dall'internet o ricevuti tramite posta elettronica, o provenienti da qualsiasi altra fonte;

realizzare sviluppi informatici.

.2.1.5  Le modifiche effettuate in violazione del paragrafo 2.1.4 sopra verranno eliminate senza preavviso.

.2.1.6  Il collaboratore non consulta né conserva né diffonde informazioni che, in qualsiasi modo, costituiscono ad esempio una partecipazione in un atto illecito o che, in particolare, ledono la dignità della persona, hanno carattere pornografico, incitano all'odio razziale o costituiscono un'apologia del crimine o della violenza.

.2.1.7  Il collaboratore si impegna a trattare la sua password personalmente e in modo confidenziale.

.2.1.8  Il collaboratore si impegna a non disattivare le protezioni.

.2.1.9  In generale, il collaboratore conserva i propri dati sui server appositi. È tenuto ad epurarle regolarmente.

.2.1.10            Il collaboratore blocca il proprio posto di lavoro quando se ne allontana. In caso di assenza prolungata (oltre un'ora), il collaboratore chiude la sessione. Alla fine della giornata di lavoro, spenge il suo posto di lavoro e il suo monitor.

2.2       Internet

.2.2.1  L'internet deve essere utilizzato per la ricerca e la diffusione di informazioni con scopo lavorativo.

.2.2.2  Un uso personale è ammesso all'infuori dell'orario lavorativo, nella misura in cui non costituisce un abuso, e in particolare non sovraccarica l'infrastruttura informatica (conservazione o trasferimento di file) né viola il dovere di fedeltà e di diligenza dell'impiegato.

.2.2.3  Il datore di lavoro si riserva il diritto di bloccare senza preavviso l'accesso a certe categorie di siti internet, ad esempio:

siti di messaggeria non professionale, inclusi siti di messaggeria istantanea ("chat");

siti di transazioni finanzieri (ad es. siti borsistici) o a pagamento;

siti di giochi e scommesse;

siti di tipo erotico, violento, razzista o contrario al buon costume in qualsiasi modo;

siti che rappresentano un carico eccessivo per i sistemi informatici (ad es. connessione a siti radiofonici)          

.2.2.4  Il collaboratore si impegna a non copiare illegalmente software o file protetti da copyright (musica, film, ecc.), a non diffondere informazioni appartenenti a terzi senza la loro autorizzazione. Si impegna a menzionare le proprie fonti quando utilizza informazioni.

.2.2.5  Il collaboratore non può abbonarsi a servizi di informazione a pagamento, salvo previa autorizzazione.

2.3       Posta elettronica

.2.3.1  L'utilizzo della posta elettronica come strumento di comunicazione è riservato alle necessità professionali. Un utilizzo privato è ammesso in via eccezionale, all'infuori dell'orario lavorativo, nella misura in cui non costituisce un abuso, in particolare  non viola il dovere di fedeltà e di diligenza dell'impiegato.

.2.3.2  Vanno utilizzate le menzioni seguenti nell'intestazione, in merito al carattere confidenziale o privato/personale di un messaggio elettronico:

          CONFIDENZIALE:  Un messaggio elettronico con questa parola nell'intestazione può soltanto essere aperto da chi ha un accesso esplicito, in lettura, alla casella di posta elettronica. L'informazione va trattata con la stessa confidenzialità di un messaggio confidenziale su carta.

          PRIVATO o PERSONALE: un messaggio elettronico con una di queste parole nell'intestazione può soltanto essere dalla persona alla quale esso è indirizzato (il cui nome figura nel testo o fa parte dell'inbox). Non deve contenere alcuna informazione professionale.

          Se non vi sono precisazioni, la posta elettronica potrà essere letta da terzi.

          Il collaboratore ha la responsabilità di informare le persone che potrebbero mandargli messaggi privati sul modo di redigere l'oggetto del messaggio.

.2.3.3  L'utilizzo di funzionalità speciali di messaggeria (spedizione automatica di avvisi di ricezione di messaggi, spedizione di SMS, etc.) è esclusivamente riservato a scopi professionali, nella misura in cui non sovraccarica l'infrastruttura informatica. Il collaboratore si impegna in particolare a non contribuire alla propagazione di e-mail a catena.

.2.3.4  In caso di assenza o di vacanza, il collaboratore prende i provvedimenti necessari per assicurare la continuità dei suoi e-mail professionali.

.2.3.5  Il collaboratore accerta la fonte dei file allegati prima di aprirli. I file di origine sconosciuta devono essere vagliati con particolare attenzione, in particolare quelli con estensioni in: .exe, .com, .bat,  .xml, .vbs, .vb. In caso di dubbio, contatta il Servizio informatico.

.2.3.6  Ogni collaboratore si impegna a non modificare i parametri tecnici o la lista dei controlli di accesso della propria messaggeria.

.2.3.7  Il collaboratore si impegna a non diffondere informazioni che possono ledere la fama dell'impresa.

.2.3.8  Il collaboratore è reso attento al fatto che un e-mail può trasmettere informazioni molto velocemente, e che egli deve quindi essere molto cauto con le informazioni che veicola, in particolare nel caso di allegati di tipo confidenziale.

.2.3.9  Se un collaboratore riceve un e-mail a carattere violento, razzista o pornografico, è pregato di avvertirne rapidamente il responsabile della sicurezza informatica, il quale prenderà le misure necessarie per fermare il ricevimento di questi messaggi non sollecitati.

.2.3.9  È tassativamente vietato trasferire e-mail di tipo professionale al proprio indirizzo privato.

2.4       Telefonia

.2.4.1  L'utilizzo della telefonia fissa o mobile è riservato ai bisogni professionali. L'utilizzo della telefonia ad uso privato è tollerato. Le conversazioni private devono rimanere brevi e limitate al minimo numero possibile.

.2.4.2  L'uso di servizi a pagamento, così come l'ordinazione di beni che vengono direttamente addebitati sulla fattura telefonica sono vietati, salvo autorizzazione della Direzione.

3          Partenza del collaboratore

.3.1.1  Alla partenza del collaboratore, salvo disposizioni espresse contrarie, il suo indirizzo di posta elettronica viene immediatamente disattivato. Ogni persona che spedisce un e-mail a un collaboratore che ha lasciato l'impresa riceverà un messaggio chiaro con l'indicazione delle nuove persone di contatto.

.3.1.2  Il collaboratore si impegna a cancellare prima della sua partenza i propri dati personali dal suo conto di posta elettronica e dal suo spazio privato.

 

4          Controlli e misure di sicurezza

4.1       Controlli e misure

.4.1.1  Il datore di lavoro ha premura di rispettare la  vita privata degli impiegati sul luogo di lavoro, nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati.

.4.1.2  Per contro, gli utilizzatori vengono informati che il personale del servizio informatico (sotto la supervisione del Responsabile della Sicurezza informatica) può aver accesso in qualsiasi momento all'insieme delle componenti del sistema, al fine di assicurare la sua protezione e quella dei suoi collaboratori, e/o di appurare attività illegali.

.4.1.3  Il personale del servizio informatico procederà a controlli anonimi e casuali dei log (fichiers journalisés). Il trattamento dei dati rilevati è confidenziale ed è sottomesso alla protezione dei dati.

.4.1.4  Gli informatici sono tenuti al segreto di funzione e non possono divulgare, salvo al Responsabile della sicurezza informatica, o utilizzare a proprio vantaggio, informazioni delle quali sono venuti a conoscenza durante azioni di controllo.

4.2       Traitement des informations

.4.2.1  Se viene constatato un abuso, ossia quando il presente regolamento viene violato, il responsabile della sicurezza informatica procederà ad analisi nominative dei file.

4.3       Istanze competenze e sanzioni in caso di abuso

.4.3.1  Dopo aver ascoltato il collaboratore e se viene accertato che l'uso dell'internet e dei mezzi informatici costituisce una violazione della presente direttiva, la Direzione prende misure appropriate quali, ad esempio, il blocco della casella di posta elettronica o dell'internet, penalità. Queste misure possono andare fino al licenziamento, eventualmente per giusti motivi. Se le azioni del collaboratore sono di natura penale, il datore di lavoro si riserva ogni diritto. 

Letto ed approvato dal collaboratore


Luogo e data ....................................................

Firma del collaboratore........................................

Versione francese pdf - Versione francese html

Traduzione italiana: C. Almansi - ADISI www.adisi.ch .

 

© 2005 by Groupement romand de l’informatique, CH-1001 Lausanne (Suisse)                    

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OPI – M. Valery Vouilloz – responsable marketing et TIC - Tél 022/717 84 00
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