ADISI - Associazione di diritto informatico della Svizzera Italiana

Editoriale Attività 2002

"Ma però esiste davvero il Diritto Informatico ?"


Considerando che non si dice ma però perché è ridondante (saggezza della scuola elementare) quando ci vuole ci vuole (saggezza popolare) e che una frase non può essere affermativa e interrogativa (saggezza della scuola elementare) ogni tanto ti viene il dubbio (saggezza popolare), insisto:
"Ma però esiste il diritto informatico (?)"
.

Diritto informatico è una definizione problematica anch'essa.
Diritto è un termine abbastanza chiaro, con una tradizione che ne definisce il contenuto. Il nome "informatica" e l'aggettivo "informatico" vengono utilizzati, purtroppo, a sproposito nel 99% dei casi. Non hanno nulla a che vedere con l'informatica in senso proprio, ossia tecnico delle competenze d'utilizzo:
  • sistemi operativi a livello di configurazione personale delle funzioni del computer da parte dell'utente sui programmi di base quali i browser, e quelli contenuti nei pacchetti tipo "Office" o "Works" (MSN, Mac o Open Source);
  • linguaggio html, strumento intermediario fra la programmazione e la visualizzazione della pagina di internet.
L'utilizzo "europeo-continentale" di questi termini sconcerta solitamente il resto del mondo. In effetti è fonte di tanti malintesi e rallenta notevolmente l'alfabetizzazione numerica, la "computer literacy", perché agisce da “spaventapasseri”. L'utilizzo dovrebbero entrare nelle competenze di base, come quello del telefono fisso 70 anni fa circa, quando la sua diffusione si è generalizzata. Non richiedono competenze tecniche come invece fanno riflettere i termini "informatica" e "informatico".

Abbinare "informatico" a "diritto" ha un effetto particolarmente spiacevole. Il diritto si basa su tradizioni antiche, come il diritto romano o "common law", che crescono e si adattano tramite sedimentazioni caute per adattarle ai cambiamenti della società. Di conseguenza gli esperti di diritto (avvocati, giuristi...) sono un po' sospettosi delle novità, quindi rendergliele ancora più difficili con un'apparenza di tecnicismo non li invoglia ad adattarvisi. Quanto all'utente "laico", le sue difficoltà rispetto a entrambi i campi di specializzazione, si sommano o addirittura si moltiplicano.

Internet Law
o Cyber Law, forse, fanno meno paura. Tuttavia Internet Law è troppo restrittivo e Cyber Law sa ancora un po' di fantascienza alla Terminator, evocando in modo fuorviante un mondo diverso di quello tridimensionale.
La società STA, però, sta cambiando a causa delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e:
  • il diritto deve adattarsi a questi cambiamenti;
  • gli utenti devono conoscere le implicazioni legali nell'utilizzo di queste tecnologie;
quindi anche se l'espressione è impropria "diritto informatico" può essere un contenitore pratico per radunare le tematiche inerenti a queste implicazioni. Sapere se poi verranno anch'esse sedimentate secondo le categorie tradizionali del diritto, oppure se causeranno una ristrutturazione più radicale è una questione affascinante. Il carattere eminentemente globale dei cambiamenti in corso potrebbe portare alla scomparsa della divisione tradizionale tra sistemi basati sul diritto romano e sistemi basati sulla common law o potremmo continuare con gli adattamenti puntuali elle nostre legislazioni esistenti, finché il contenitore diritto informatico verrà svuotato dallo smistamento del suo contenuto. Tuttavia, in questo momento, è utile poterle considerare forse, separatamente.
Rimane necessario tenere presente l'artificialità di tale separazione, giustificata soltanto dalla praticità.
Seguono alcuni esempi che coinvolgono il diritto informatico e in cui ci siamo imbattuti nel 2002.

Conoscenza della legge e lingua
Nessuno si può avvalere dell'ignoranza della legge (e non soltanto in campo informatico).  Rendere le leggi disponibili nelle lingue di tutti i cittadini è un'operazione lenta e costosa, questo vale sia per la Svizzera sia per l'Unione Europea. In Svizzera, ad esempio, vengono tradotte in tutte le lingue nazionali le sentenze del Tribunale federale, ma non le loro motivazioni, in parte per risparmiare, ma anche perché le motivazioni sono già interpretazioni delle leggi il che ne rende la traduzione difficile. Il Guichet virtuel (sportello virtuale) della Cancelleria federale sembra presentarsi in 5 lingue (con aggiunta dell'inglese alle lingue nazionali) ma in realtà è utilizzabile soltanto in tedesco e in francese (in versione meno completa). Nell'Unione Europea le traduzioni di testi ufficiali costituiscono già un posto cospicuo del budget generale. Il prossimo allargamento a 25 paesi rischia di fare scoppiare questi costi. Questo problema riguarda il diritto in generale, non soltanto il diritto informatico, ma l'urgenza di legiferare nel campo dell'utilizzo di tecnologia che si evolvono molto velocemente lo acutizza ulteriormente. Torneremo all'uso di una lingua franca, come quando il latino era la lingua veicolare del diritto, con una categoria di intermediari che interpretino le leggi per i cittadini di caso in caso? La proposta di tornare al latino è stata fatta a mo' di provocazione da traduttori dell'UE. Realisticamente, anche se la cosa urta certe sensibilità culturali, sarebbe più logico l'inglese. Non solo perché di fatto, l'inglese è già a tutti gli effetti la lingua franca della "società dell'informazione", ma anche perché esiste già un corpus giuridico notevole sulle questioni giuridiche afferenti all'utilizzo di queste tecnologie in inglese. Occorrerebbe far passare il concetto che una lingua franca è soltanto quella, cioè una lingua utilizzata per comunicare tra culture linguistiche diverse, che il suo uso è puramente pragmatico e non mira a sostituirle. Inoltre la riconoscenza ufficiale di questa lingua franca, il suo insegnamento precoce come conoscenza di base, limiterebbe il numero di casi in cui bisognerebbe ricorrere agli intermediari menzionati sopra. Ma però ai problemi culturali, di cui sopra, si aggiunge quello della sensibilità dei giuristi attualmente attivi, o almeno una parte di loro, formatisi prima dell'avvento della "società dell'informazione", che non conoscono per forza l'inglese. Dover affrontare temi per loro ancora spesso "fantascientifici" in una lingua nuova non è semplice, e le loro riluttanze vanno trattate con rispetto. Abbiamo bisogno della loro esperienza nell'affrontare i nuovi cambiamenti.

Sicurezza e privacy: l'e-mail

Per analogia con la posta normale, la posta elettronica è considerata privata: come viene detto nelle FAQ dell'Avvocato Pomante, non è lecito leggere gli e-mail altrui. Ma però se questo account è di tipo professionale, cioè messo a dispozione dal datore di lavoro e riconducibile a lui ( tizio.caio@sempronio.com, dove "Sempronio" sarebbe il nome della ditta o dell'ente che impiega il signor Tizio Caio), cambia o no la situazione? Per analogia con la posta tradizionale, è possibile mantenere che un indirizzo e-mail professionale sia l'equivalente della carta e delle buste intestate, il cui uso è riservato all'uso professionale ufficiale. Mentre cade l'aspetto economico (costo della stampa dell'intestazione, affrancatura pagata dal datore di lavoro), rimane quello dell'immagine. Nel caso della posta tradizionale, certi datori di lavoro richiedono che la corrispondenza intestata venga consegnata in buste aperte in segreteria per consentire un controllo del contenuto. E nel caso dell'e-mail? Esiste una disposizione legale in merito? Certi datori di lavoro risolvono la questione con un accordo privato con i dipendenti, condizionando l'utilizzo della posta elettronica all'accettazione di un controllo. In altri casi, a volte per timore di azioni legali basate sul principio generale di riservatezza della corrispondenza in generale, ricorrono a programmi di "spionaggio" (spy ware) senza dire niente. Questa soluzione ha un doppio svantaggio: prima o poi l'utente si accorge della presenza di tali programmi e questo nuoce ai rapporti di lavoro, che dovrebbero essere basati sulla fiducia. Inoltre esistono pure programmi di antispionaggio (antspy ware). L'escalation può continuare a lungo.  C'è una terza soluzione, mista: l'account e-mail ufficiale viene concesso soltanto a pochi dirigenti fidati, perché il datore di lavoro non ha le risorse per effettuare i controlli, nemmeno con i programmi esistenti. Nel caso delle rete dell'amministrazione cantonale, questa impossibilità ha portato, ad esempio, alla soppressione degli account e-mail istituzionali degli studenti nei licei, qualche anno fa. Attualmente si arrangino con il web e-mail, senza casella propria; a quel punto non è più coinvolta la responsabilità dell'amministrazione cantonale, poiché non appare più il suo nome nell'indirizzo. Questa soluzione ha due svantaggi. A meno di costringere gli studenti a usare provider che mascherano l'IP (l'indirizzo numerico del computer), i loro e-mail possono comunque essere rintracciati fino all'istituzione dalla quale sono stati mandati. Inoltre, è un atteggiamento diseducativo: il mondo economico ha esercitato forti pressioni sulle autorità scolastiche perché gli allievi ricevano un'alfabetizzazione di base all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione. D'altra parte questo uso è costituito in maggior parte, soprattutto in ambiente professionale, della posta elettronica e di altre forme interattive. Quindi limitare l'uso della posta elettronica a un web e-mail consultabile soltanto via internet significa impedire loro di imparare come usare responsabilmente la tecnologia di comunicazione che conterà di più nella loro vita professionale. È quindi indispensabile un'informazione chiara sulle disposizioni legali che regolano all'utilizzo dell'e-mail persino, o forse soprattutto, se queste disposizioni possono cambiare. Questo vale anche per tutte le altre questioni che riguardano la sicurezza e la privacy nella comunicazione elettronica.

La proprietà intellettuale, commerciale, industriale:
copyright, marchi, brevetti

Le questioni legate a queste tematiche sono sempre state complesse, e l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) le a rese ancora più delicate. Inoltre, come ha dimostrato l'entrata in vigore delle disposizioni del Digital Milennium Copyright Act (DMCA) nel 2002, il legislatore non è sempre al riparo di pressioni da parte dei poteri economici (produttori di film e di musica nel caso particolare), suscitando l'impugnazione delle nuove leggi da parte di gruppi libertari, e anche l'elaborazione di soluzioni di apertura, come Creative Commons, o di difesa degli utenti contro accuse infondate di violazione del copyright, come Chilling Effects.  Sembra che le leggi in merito che l'UE sta preparando debbano essere ancora più restrittive.  E in Svizzera? Forse - bisogna augurarselo - seguiremo l'Unione Europea. Il problema con le questioni di proprietà nel contesto di internet è che le regole da seguire, oltre ad essere in evoluzione, si sommano: non basta seguire la legislazione di un dato paese. Da qui il caveat aggiunto da Brad Templeton nelle sue pagine sul copyright in internet, e la riluttanza sempre più frequente a lasciare in rete informazioni generali - che rischiano di diventare caduche ogni giorno - a disposizione dell'utenza. In queste condizioni, sarà difficile riuscire a padroneggiare tutte le normative da rispettare. E' auspicabile che ci sia in futuro un consenso internazionale, una specie di nuova Convenzione di Berna, ma che vada oltre la sola proprietà intellettuale. Intanto è indispensabile che gli addetti ai lavori - consiglieri giuridici, ma anche chiunque operi professionalmente nel campo delle ICT, riceva una formazione di base su queste tematiche, e soprattutto sappia dove e come aggiornarsi in merito. L'utente occasionale pensa forse che questa tematica non lo riguardi, che sia roba da addetti ai lavori. Non è del tutto vero. Ad esempio, i programmi che usa sul suo computer possono essere protetti da copyright (programmi Microsoft, ad es.). Se sono piratati - mettiamo dall' "amico esperto di informatica" che vi configura così gentilmente il computer - c'è reato. Certo, per l'utente individuale i rischi di essere pizzicato sono scarsi. Tuttavia, un programma copiato illegalmente, quindi senza licenza regolare, può significare guai tecnici seri. Significa comunque rinunciare all'aiuto offerto dal produttore. Etica a parte, occorre quindi pesare seriamente i vantaggi e gli svantaggi della violazione del copyright. Esiste sempre la possibilità di dotarsi di programmi fuori copyright (freeware), a volte ma non sempre gratuiti.

Libertà di espressione e diritti umani: la pornografia, gli "hate sites" (siti razzisti, discriminatori)

Il 1° aprile 2002 è entrato in vigore il nuovo articolo sulla pornografia del codice penale svizzero, con disposizioni sulla pornografia online. Nel 2002 ci sono state varie retate internazionali ampiamente pubblicizzate che hanno permesso di arrestare pedofili che ricorrevano a internet. Queste notizie possono sembrare rassicuranti. Ma però rimangono dei dubbi, delle zone grigie. Le disposizioni svizzere sulla pornografia online sono strettamente analoghe a quelle precedenti.
Dove veniva vietata l'importazione ma non la visione, viene vietato lo scaricamento ma non la visione. Tuttavia, visualizzare immagini significa scaricarle almeno nei file temporanei: sembra che ci sia una contraddizione. Le definizioni di ciò che costituisce la pornografia hard, quindi vietata, ricalca esattamente (ad es. nelle pagine delle polizie cantonali dove si possono denunciare siti che violano la legge) quella che vigeva per i media tradizionali: attività sessuali con bambini, animali o escrementi, rappresentazione di violenza non giustificata da scopo scientifico (foto di autopsie ad es.). Non tengono alcun conto delle possibilità di trasformare immagini grazie a tecniche digitali: del cosiddetto "morphed porn".
E' per questo ultimo motivo che la Corte Costituzionale statunitense ha bocciato la proposta di una legge simile sottoposta dal Procuratore generale John Ashcroft: se prendiamo il caso delle immagine pedofile, possiamo trovare ributtanti quelle che rappresentano atti sessuali con bambini anche se nessun bambino vero viene coinvolto nella loro produzione, ma non si tratta di un reato altrettanto grave della produzione di immagini simili in cui i bambini vengono traumatizzati.
Tuttavia, malgrado le sue pecche, la legge esiste e gli utenti ne devono essere informati - sia per evitare di commettere inconsapevolmente un reato, sia eventualmente, se desiderano, per chiedere via referendum, che venga adattata alla situazione reale dell'internet attuale.  E' analoga la situazione per quanto riguarda gli "hate site", i siti che infrangono la legge che proibisce la diffusione del razzismo, dell'antisemitismo e del revisionismo: stessa mancanza di realismo nelle disposizioni che riguardano internet, stessa necessità per l'utente, ciononostante, di adeguarvisi o di usare mezzi legali per ottenerne la revisione.
Infine, anche in questo campo, ci sono importanti differenze tra le leggi di vari paesi. Mentre il 1° emendamento della Costituzione Statunitense protegge come esempi di libertà di espressione siti che cadrebbero sotto la legge nell'UE e in Svizzera, viceversa le leggi americane sono molto più severe per quanto riguarda l'esposizione dei minorenni alla pornografia: ad esempio la pagina "erotica" di Bluewin infrange il Child Online Protection Act (COPA) perché non prevede alcun controllo dell'età reale degli utenti.

Pari opportunità: formazione, amministrazione, azioni in corso
 
Oggi si fa un gran parlare di Digital Divide, ossia del fossato che separa coloro che hanno accesso alle ICT e gli altri. Questo fossato corrisponde in parte, ma soltanto in parte, a quello dell'economia tradizionale. Paradossalmente la Svizzera e certi paesi europei "ricchi" avrebbero molto da imparare in campo dell'uso delle ICT nell'educazione e nell'amministrazione da paesi del Terzo Mondo, come il Brasile, l'India, il Pakistan, la Nigeria. Da noi, ad esempio, c'è l'abitudine di bloccare certe funzioni - soprattutto comunicative - nelle reti pubbliche, quindi anche delle scuole, che altrove vengono semplicemente monitorate. Vedi l'esempio dell'e-mail, sopra, ma vengono anche decurtate possibilità di collaborazione online e in tempo reale come Netmeeting o Messenger, normalmente utilizzabili nelle scuole di altri paesi. A questi blocchi "per motivi di sicurezza" che sembrano colpire soltanto la Svizzera, si aggiungono spesso dotazioni di programmi antiquate e insufficienti: è impossibile sia visualizzare pagine in flash dalla rete cantonale ticinese, sia scaricare l'applicazione gratuita che ne permette la visione. Questo significa che la formazione all'uso delle ICT, l'alfabetizzazione di base all'uso del computer, viene menomata in partenza, e resa più difficile. L'uso delle ICT nell'insegnamento di base (la formazione dei tecnici è un altro discorso) dovrebbe essere un aiuto, non una difficoltà in più per i docenti. In questa situazione introdurre l'e-government - altra tarte à la crème dei discorsi attuali - sembra avventato. Abbiamo visto che il Guichet Virtuale dell'amministrazione federale finora esiste soltanto in francese e in tedesco. Ma il vero problema è l'alfabetizzazione all'uso del computer di tutta la popolazione se non vogliamo che queste risorse elettroniche creino un Digital Divide interno. Lo ripetono da parecchio tempo, ad esempio, i consiglieri nazionali Neyrinck e Simoneschi-Cortesi. Questa alfabetizzazione è prevista da quattro anni, ma i soldi per implementarla non ci sono. O non si vogliono trovare: ci sono sempre spese più urgenti. Andrebbero tuttavia valutate accuratamente le conseguenze economiche del ritardo che sta prendendo il nostro paese a furia di non fare niente per colmare il ritardo in questo campo, un ritardo che cresce velocemente. Le ICT sarebbero anche un grande aiuto per colmare altre disparità: quelle dovute a handicap. In altri paesi il rispetto delle norme di accessibilità per le persone con handicap ai siti internet di pubblica utilità viene imposto dalla legge, e la conoscenza di queste norme viene impartita nella formazione degli adetti ai lavori. In Svizzera, la consapevolezza di questa necessità  deve ancora progredire. La Svizzera  italiana (e romancia) si sente spesso trascurata dall'amministrazione, a causa, ad esempio delle mancate traduzioni di cui sopra. Ma però abbiamo un grande vantaggio: la presenza a Lugano di una sede dell'Istituto Svizzero di Pedagogia per la Formazione Professionale (ISPFP) molto attiva, in particolare nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni di formazione alle e con le ICT a livello della comunità: vedi ad es. il Progetto Poschiavo, un'esperienza dalla quale l'ISPFP ha potuto trarre conclusioni che facilitano l'implementazione di altri progetti simili: si pensa ad esempio a movingAlps, tuttora in atto. L'ISPFP ha inoltre una solida esperienza di collaborazione con altri enti formativi, universitari e non, in Ticino, in Svizzera e all'estero. Offre già una formazione di vari tipi di formatori all'uso delle ICT (destinati ad esercitare sia direttamente nelle imprese, sia nelle scuole). Inoltre, i ricercatori dell'Istituto sono anche consapevoli della necessità di assicurare l'accessibilità ai siti internet: hanno prodotto una pagina internet in merito.

Se a questo potenziale di esperienza e di conoscenza aggiungiamo l'impegno indefesso di Chiara Simoneschi-Cortesi sia al Consiglio Nazionale sia in seno alla Commissione della Scienza, dell'Educazione e della Cultura, sia, a livello cantonale, nell'ambito della formazione professionale, il "Sud delle Alpi" ha buone possibilità di riuscire la sua alfabetizzazione alle ICT. Tuttavia, occorre sbloccare presto le risorse necessarie. La tecnologia si evolve rapidamente. Imparare a usarla, a conoscerne le implicazioni, in particolare giuridiche, non è più un optional riservato a poche persone un po' tocche. Siamo tutti coinvolti

Claude Almansi - ADISI – Gennaio 2003



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